Secondo quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli assegni senza clausola di trasferibilità nessuna sanzione è stata comminata finora dal ministero dell’economia nei 1.692 casi in cui è stata riscontrata l’assenza della clausola stessa. In 107 casi è stato preferito avvalersi dell’istituto dell’oblazione (consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio ed è pari, in questi casi, sempre a 6 mila euro). Ieri il MEF ha pubblicato un vademecum sulla clausola di non trasferibilità, mentre è in preparazione la norma che rivede le sanzioni «recuperando la proporzionalitàla tra l’importo trasferito e la sanzione». Allo studio ci sarebbe l’inserimento di una percentuale tra il 5 e il 10% dell’importo contestato ma c’è anche chi preme per un ripristino dell’aliquota al 2% come era con la vecchia normativa.

Italia Oggi – Giustizia e Società