È necessario emanare un avviso di accertamento per disconoscere l’esenzione dalla tassa automobilistica per un veicolo storico per insussistenza dei requisiti; tale assenza non può infatti essere presupposto implicito di una procedura di riscossione. Lo ha detto la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 settembre 2017, n. 22505. Un contribuente ricorreva avverso la cartella emessa per il pagamento della tassa automobilistica, relativa al 2005, in riferimento ad un veicolo immatricolato da oltre vent’anni ritenuto “di particolare interesse storico e collezionistico” ai sensi dell’art. 63della Legge n. 342/2000.

Secondo la CTR, ai fini della determinazione della “storicità” del veicolo, era necessario avere una “determinazione” dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano) che valorizzi gli aspetti idonei per stabilire la meritorietà dell’esenzione: si tratta di una sorta di “patente di storicità” di ogni veicolo. La “determinazione” ASI può essere aggiornata annualmente. Il contribuente aveva invece prodotto un’autocertificazione, che non poteva essere sostitutiva del documento ASI ma che era “necessitata” dal fatto che l’Automobilclub non aveva adottato il provvedimento.

La Cassazione ha respinto il ricorso della Regione, riconoscendo la decisione della CTR. «L’esenzione della tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63 , comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito». Tale accertamento «è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale ed astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale».

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