Il Notariato, rispondendo al quesito posto da un professionista, ha spiegato che l’acquisto di un immobile pagato in bitcoin “suggerisce” una segnalazione antiriciclaggio. Il tema è appunto il pagamento di un immobile con il controvalore in valuta virtuale. La questione è se un accordo siffatto pone a rischio l’identificazione delle parti del contratto e, in ultima analisi, del beneficiario effettivo dell’operazione.
Come noto, il bitcoin non è emesso da una banca centrale, non è generalmente accettato come mezzo di pagamento, è «insicuro» dal momento che gli utenti non ricevono protezione, (di fronte alle ripetute azioni di hacker non esistono tutele legali) e infine è caratterizzato da un’elevata volatilità – il valore può oscillare vertiginosamente anche in un arco temporale molto breve.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi