In data 14/08 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il “Decreto Agosto” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg), che presenta principalmente le seguenti misure: 
  • Per le tasse (IVA e ritenute alla fonte) sospese a marzo, aprile e maggio i pagamenti saranno dovuti in due tranche: il 50% delle somme dovute si potrà versare senza sanzioni e interessi il 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate di cui l’ultima entro il 16 dicembre, mentre il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, anche queste senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.
  • Sono rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento del secondo acconto (30/11/2020) è prorogato al 30 aprile 2021.
  • Viene prorogata a dopo il 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e 31 maggio 2020.
  • Viene previsto che, a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  • Le attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre 2010) dal pagamento della TOSAP e COSAP.
  • Fino al 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre 2020), le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.
  • I soli soggetti che nella redazione del bilancio non applicano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi dall’operazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La rivalutazione potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel relativo inventario, nonché nella nota di variazione. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato in tutto o in parte con un’altra imposta sostitutiva fissata ora nella misura del 10%. Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di tre rate di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
  • Per sostenere gli esercizi di ristorazione che hanno subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, arriva un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo sarà di 2.500 euro e sarà erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda.
  • In arrivo anche un aiuto agli esercizi commerciali dei centri storici e delle città ad alta vocazione turistica. È previsto un contributo a fondo perduto per chi ha subito una perdita di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% a giugno 2020 calcolato in percentuale (20%, 15% e 10% in relazione al volume di ricavi o compensi) sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito a giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019. Le città beneficiarie sono i capoluoghi di provincia che hanno un numero di presenze straniere almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, nonché le città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
  • Le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee di cui all’art. 106 del DL n. 18/2020 sono prorogate per quelle che si tengono entro il 15 ottobre 2020, e quindi a mezzo voto per corrispondenza o teleconferenza.
  • Si proroga la moratoria dei debiti della PMI, e nello specifico, le PMI danneggiate dall’epidemia di COVID-19 potranno avvalersi – dietro comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020); b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) è sospeso sino al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  • Viene introdotta l’ipotesi di una compartecipazione pubblica alle spese sostenute dai cittadini che pagheranno con moneta elettronica. Con l’operazione cash back, infatti, si potrebbero acquistare una serie di beni e servizi a spese anche dello Stato, un’operazione che, ad un tempo, punta a rilanciare i consumi e a contrastare l’evasione fiscale. In altri termini, da gennaio chi comprerà beni o pagherà una prestazione di servizi con Pos, carte di debito, di credito o qualsiasi altra forma di pagamento elettronico beneficerà di un ristorno finanziario per una quota della spesa sostenuta. Sotto il profilo operativo, il bonus potrebbe arrivare direttamente sul conto corrente o sulle carte stesse, mentre è stata accantonata definitivamente l’ipotesi di una detrazione fiscale.
  • Sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.
  • Esenzione, anche della seconda rata IMU, per i settori del turismo e dello spettacolo.
  • Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
  • proroga cassa integrazione per altre 18 settimane e inserimento del contributo addizionale cig per le aziende con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione;
  • esclusione dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, per le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta;
  • due mensilità aggiuntive di Naspi e Discoll per coloro che hanno terminato il periodo di fruizione tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020;
  • bonus assunzioni con un esonero totale dal versamento dei contributi per un massimo di 6 mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 31 dicembre 2020;
  • proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre e non più fino al 30 agosto 2020, ma usufruendone una sola volta, per un periodo massimo di 24 mesi;
  • i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza da covid-19, e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, intermittenti e incaricati di vendite a domicilio, possono beneficiare del nuovo bonus 1.000 euro
  • nuovo bonus 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
  • via libera al bonus 1.000 euro professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata (Ordinistici) per la mensilità di maggio con un doppio binario per l’erogazione: in automatico per chi ne ha già beneficiato in passato, su richiesta (alla Cassa di appartenenza) per chi non ha mai presentato domanda di accesso;
  • proroga del blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali, sia per le procedure di licenziamento individuali avviate dopo il 23 febbraio 2020, sia per quelle di licenziamento collettivo.
  • le famiglie più bisognose possono beneficiare di ulteriori 400 euro tramite la misura del Reddito di Emergenza
  • viene introdotto il bonus casalinghe, ossia un credito per seguire percorsi di formazione o opportunità culturali e partecipative, con una dotazione di 3 milioni di Euro.