Dopo l’arrivo delle comunicazioni di irregolarità Iva, con lo stop all’utilizzo del ravvedimento operoso, è possibile eseguire la rateazione fino a un massimo di venti rate trimestrali, ridotte a otto rate, se il debito è di ammontare risulti inferiore e/o uguale a 5 mila euro. Tale indicazione, emersa già all’interno delle comunicazioni pervenute, è ammessa dall’art. 3-bis, del D.Lgs. 462/1997, stante la preclusione, già indicata nei giorni scorsi, di accedere al ravvedimento operoso, poiché le comunicazioni sono state inviate ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, costituiscono una causa ostativa alla regolarizzazione spontanea. L’attività è finalizzata al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale che presuppone, per il suo legittimo esercizio, l’esistenza di un pericolo per la riscossione, ma che le disposizioni più recenti, di cui al comma 5, dell’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 ha derogato, ammettendo la comunicazione, a prescindere dalle condizioni applicate, come lo stesso pericolo per la riscossione.

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