Le Entrate, in risposta ad un interpello, hanno affermato che statuisce che le valute virtuali come i bitcoin devono essere indicate nel quadro RW e – se cedute a termine, oppure utilizzate come nozionale di contratti derivati differenziali o, infine, cedute o prelevate dal borsellino elettronico – generano redditi diversi di natura finanziaria. Il valore delle valute virtuali archiviate nel borsellino elettronico non è però soggetto a Ivafe in quanto, per le Entrate, l’imposta si applica ai depositi e conti solo di natura bancaria.
Che sia opportuno monitorare le operazioni che coinvolgono valute virtuali è fuori discussione. Si dubita però che l’attuale impianto legislativo sia adatto per realizzare questo obiettivo. È, infatti, necessario eccedere nell’applicazione di norme “per analogia”.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi