La tabella che segue riassume le nuove pene per i reati tributari di cui al D.Lgs 74/2000 previste dal Decreto fiscale convertito in legge, ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale (art. 39 DL 124/2019). Le modifiche apportate al testo del Decreto nel corso della conversione in legge sono evidenziate tramite sottolineatura.

NOVITÀ DECRTO FISCALE REATI TRIBUTARI
Reato Disciplina vigente Nuova disciplina
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art.2 c. 1-2-bis

Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni Reclusione da quattro a otto anni

Pena invariata della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 c. 1

Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni Reclusione da tre a otto anni
Dichiarazione infedele

Art. 4 c. 1-1ter

Reclusione da uno a tre anni

Il reato è punito se congiuntamente:

  1. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150 mila;
  2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste ai punti 1 e 2.

Reclusione da due a quattro anni e sei mesi

Il reato è punito se congiuntamente:

  1. l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100 mila;
  2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste ai punti 1 e 2.

Omessa dichiarazione redditi/IVA

Art. 5 c. 1

Reclusione da un anno e sei mesi quattro anni Reclusione da due a cinque anni
Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta

Art. 5 c. 1-bis

Reclusione da un anno e sei mesi quattro anni Reclusione da due a cinque anni
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 c. 1-2

Reclusione da un anno e sei mesi sei anni Reclusione da quattro a otto anni

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o

nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Nel corso dell’esame della Camera sono state soppresse le modiche previste dal testo del Decreto Fiscale in materia di:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), con cui veniva abbassata la soglia di punibilità dell’omesso versamento dagli attuali 150.000 euro a 100.000 euro;
  • omesso versamento di IVA (art. 10-ter), con cui veniva abbassata la soglia di punibilità dell’omesso versamento dagli attuali 250.000 euro a 150.000 euro.

Le nuove disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto fiscale.