La nuova versione dell’art. 4 DL 124/2019 prevede che i sostituti d’imposta che affidano a un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o contratti comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere al fornitore copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti o assimilati impegnati nell’esecuzione delle opere o dei servizi, lasciando però il versamento delle ritenute in capo all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione. Inoltre, in un’ottica antifrode, la norma inibisce per questi soggetti la compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori relativi ai dipendenti impiegati nelle prestazioni per cui operano i nuovi obblighi.

Rispetto all’originaria formulazione del DL 124/2019, il committente deve invece ora “limitarsi” ad effettuare il riscontro tra le ritenute versate e i dati ricevuti dai fornitori. In particolare, il committente dovrà ricevere entro i 5 giorni successivi al termine di versamento delle ritenute un elenco nominativo dei dipendenti (identificati mediante codice fiscale) impiegati dal fornitore nel mese precedente nell’esecuzione dei servizi affidati, il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta in relazione a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Su questo punto la Ris. AE 23 dicembre 2019 n. 108/E ha chiarito che la quantificazione dei versamenti (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione dello specifico servizio affidatogli e della relativa ritenuta), va effettuata in base a parametri oggettivi (es. sulla base delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa) rendendo evidenti le criticità sia in termini di riservatezza dei dati relativi alle retribuzioni sia in termini commerciali, considerato che con i dati messi a disposizione il cliente potrebbe facilmente ricostruire la marginalità del fornitore sui servizi prestati.

Nel caso in cui il committente riscontri l’insufficiente od omesso versamento delle ritenute, o non riceva entro il termine prescritto la documentazione e i dati previsti, dovrà sospendere – finché perdura l’inadempimento – i pagamenti relativi ai corrispettivi eventualmente maturati dal fornitore per un importo pari al 20% del totale del corrispettivo previsto ovvero pari alle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate. Tale previsione, sommata al divieto di compensazione già menzionato, potrebbe quindi comportare – specie nei contratti a lungo termine – situazioni di tensione finanziaria per i fornitori.

Le sanzioni poste a carico del committente nel caso non adempia tempestivamente ai propri obblighi (richiesta di copia delle deleghe e, ove previsto, sospensione dei pagamenti e invio della segnalazione all’AE) sono pesanti: è assoggettato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato anche in termini sanzionatori, la verifica imposta al committente sulla correttezza dell’operato dei fornitori in merito all’esecuzione e versamento delle ritenute comporta un notevole aggravio in termini amministrativi e gestionali, che richiederà un necessario adeguamento delle procedure aziendali. E questo aspetto assume particolare rilievo alla luce dell’entrata in vigore immediata della nuova disciplina, prevista per le ritenute operate dal 1° gennaio 2020. L’Amministrazione ha peraltro chiarito, con la già citata Ris. AE 23 dicembre 2019 n. 108/E, che le nuove norme si applicano anche con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020. Analoghe considerazioni valgono per i fornitori, che dovranno dotarsi fin da subito di sistemi volti alla rendicontazione dei lavori per ciascun committente, in modo da consentire la predisposizione della documentazione richiesta.

A parziale contrappeso delle forti complessità introdotte, sono infine previste alcune esclusioni per le imprese più “virtuose”. La nuova disciplina non si applica infatti se i fornitori certificano, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute, di aver adempiuto con regolarità agli obblighi dichiarativi, di aver versato in conto fiscale nei periodi d’imposta relativi alle dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio un importo almeno pari al 10% dei ricavi risultanti dalle stesse dichiarazioni e di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito scaduti e per cui siano ancora dovuti pagamenti affidati all’agente della riscossione per importi superiori a € 50.000. Questa certificazione che dovrà essere trasmessa ai committenti verrà messa a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, e avrà validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

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