A fini fiscali, il veicolo adibito ad uso ufficio non può essere considerato tale, se le attrezzature montate al suo interno sono removibili. Lo dice la Cassazione con l’ordinanza del 6 ottobre 2017 n. 23362.

Nella causa, una Srl ricorreva avverso la sentenza della CTR che aveva confermato il recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti e l’IVA indebitamente detratta in relazione ad un veicolo immatricolato come auto aziendale ad uso specifico ad ufficio. Secondo il Fisco, tale veicolo non possedeva le caratteristiche per essere adibito ad uso ufficio, in quanto vi era sì stato installato un kit per il lavoro, ma si trattava di un’attrezzatura removibile e non permanente.

Secondo la Cassazione, sono veicoli per uso speciale quelli “caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio”. I Giudici della Corte hanno quindi affermato che su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo produttivo delle attrezzature e di persone e cose connesse a tale destinazione d’uso. “La norma agevolatrice, attribuendo rilevanza ai fini delle agevolazioni fiscali all’installazione permanente delle attrezzature montate per rendere il veicolo ad uso ufficio, rende irrilevante la eventuale situazione psicologica di buona fede dell’utilizzatore ma, in relazione alla lettera ed alla ratio del beneficio, prende in esame la condizione oggettiva del veicolo. Non merita censura, quindi, sotto il profilo dell’interpretazione e applicazione delle norme la sentenza della CTR che ha ritenuto che l’installazione di un kit rimovibile non aveva il carattere della permanenza richiesto”.

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