Il 27 dicembre prossimo scadrà il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva.

La scadenza dell’acconto Iva riguarda, in generale, tutti i soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo.

Tuttavia il legislatore ha previsto per taluni di questi, ancorché in possesso della soggettività passiva, l’esonero dall’adempimento:
– i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2017
– i contribuenti che liquidano l’Iva sulla base di criteri forfetari
– i contribuenti che si sono avvalsi del regime di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011 o del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Se il contribuente calcola l’acconto avvalendosi del c.d. metodo storico deve applicare la percentuale dell’88% all’importo dovuto:

  • per il mese di dicembre dell’anno precedente, se ha liquidato l’Iva con periodicità mensile;
  • per il quarto trimestre dell’anno precedente – contribuenti trimestrali “naturali”

Il contribuente, però, verificando la situazione relativa al mese di dicembre (o del quarto trimestre) dell’anno in corso per il quale deve versare l’acconto potrebbe riscontrare una rilevante diminuzione rispetto al periodo d’imposta precedente. In questo caso può decidere di applicare il c.d. metodo previsionale.  In questo caso è possibile versare un importo pari all’88% dell’importo che si presume di dover versare.

Il terzo metodo di calcolo è quello basato sulle operazioni effettive, o c.d. analitico. In questo caso il contribuente deve effettuare la liquidazione del tributo con riferimento alle operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate nei relativi libri nel periodo di riferimento (fino al 20 dicembre dell’anno in corso).
In pratica l’acconto sarà pari al 100% dell’importo dovuto risultante da un’apposita liquidazione da effettuarsi entro il 27 dicembre, che tenga conto dell’Iva esigibile relativa al periodo 1 – 20 dicembre per i contribuenti mensili e 1 ottobre – 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.