L’INPS, con il Messaggio n. 2499/2017, prevede che, fino al 31 dicembre 2017, l’aliquota contributiva è pari al 5% per i datori di lavoro che assumono i giovani tra i 15 e i 25 anni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, indipendentemente dal numero totale di dipendenti dell’azienda.

Agli stessi datori di lavoro, non si applicano il cosiddetto “ticket di licenziamento” variabile in base all’anzianità del dipendente, il contributo dell’1,31% per il finanziamento della Naspi e il contributo dello 0,30% ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre l’INPS esclude la possibilità di prorogare la fruizione di questi incentivi per i dodici mesi successivi a qualsiasi trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o in contratto a tempo indeterminato.

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, Gianni Bocchieri