A partire dal primo luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti dovranno corrispondere al lavoratore la retribuzione – così come ogni anticipo della stessa – attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando i seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale nel quale il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. A tal proposito merita di essere segnalato che la Legge prevede che nel caso di “impedimento comprovato” il delegato a ricevere il pagamento debba essere il coniuge, il convivente, un familiare in linea diretta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

La nuova Legge di Bilancio precisa che è fatto divieto al datore di lavoro o al committente di corrispondere la retribuzione direttamente in contanti al lavoratore qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurato: subito dopo, la disposizione procede all’identificazione, di cosa si caratterizzi a tali fini per rapporto di lavoro, per il quale tale disposizione intende (comma 912, art. 1, della L. di Bilancio 2018) “ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”.

Inoltre la Legge precisa che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.