E’ stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi dei mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni (ed anche per chi ha sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal superamento dei 50milioni), alle seguenti condizioni:
  • SCADENZE APRILE: se si è verificata una riduzione dei ricavi di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto a marzo 2019;
  • SCADENZE MAGGIO: se si è verificata una riduzione dei ricavi di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ad aprile 2019.
N.B. in ogni caso la sospensione dei versamenti è disposta, senza alcuna ulteriore verifica, per coloro che abbiano iniziato l’attività successivamente al 31 marzo 2019.

La predetta sospensione ha ad oggetto:
  • ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati (no ritenute su compensi a professionisti);
  • imposta sul valore aggiunto;
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I versamenti sospesi ai sensi della predetta normativa sono effettuati in un’unica soluzione (senza interessi) entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili a decorrere sempre dal mese di giugno 2020.

Soggetti con ricavi/compensi 2019 sopra i 50 milioni di euro

Per questi soggetti le regole sono le medesime di cui sopra con l’unica differenza che per applicare la proroga è necessario che vi sia stata una riduzione dei ricavi di almeno il 50% (anziché il 33%)