Una delle novità previste dal nuovo decreto che andrà a modificare il Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), approvato lo scorso 8 settembre in CdM, è il domicilio digitale. Secondo le indicazioni date dall’esecutivo, uno degli scopi della ri-riforma è quello di “rafforzare la natura di ‘carta di cittadinanza digitale’ della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici on-line in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti on-line”.

 

In sostanza, il domicilio digitale rappresenterà il recapito ufficiale cui le pubbliche amministrazioni potranno inviare i loro atti, dagli avvisi di accertamento, alle notifiche, agli atti amministrativi. Secondo la definizione data nella bozza di decreto, il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.  Chiunque potrà eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’ elenco dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; tali domicili digitali devono essere eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Per i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese è invece obbligatorio dotarsi di un domicilio digitale.

 

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