Lo scorso luglio sono divenuti operativi due nuovi strumenti che sostituiscono i vecchi buoni lavoro (cd. voucher) abrogati dall’esecutivo lo scorso 17 marzo. Si tratta del “Libretto famiglia” e di “PrestO”, utilizzabili, rispettivamente, da privati e imprese che vogliano intraprendere attività lavorative in modo saltuario e disciplinati entrambi dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

In questa sede verrà preso in analisi il secondo dei due strumenti, il contratto di prestazione occasionale (PrestO).

 

Ambito soggettivo

Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a tutti i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, siano essi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

 

Limiti e ambito oggettivo

I primi limiti che incontrano il datore di lavoro (utilizzatore) e il lavoratore (prestatore) sono di carattere economico e si riferiscono all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. Essi sono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

 

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Per alcuni soggetti, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, e precisamente per:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

Altro limite riguarda i precedenti rapporti di lavoro tra datore e lavoratore: non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Esistono poi dei precisi divieti all’utilizzo del contratto per i seguenti datori:

  • imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54-bis , L. n. 96/2017, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Ulteriore limite riguarda l’ammontare minimo corrisposto in un solo giorno: il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Per quanto concerne, invece, il compenso orario, esso è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

 

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