Introduzione

Fra le novità delle norme afferenti al regime fiscale delle imprese sono significative quelle che cambiano gli incentivi 4.0 alle imprese attraverso la ridefinizione delle misure per il piano Impresa 4.0; in tema di super e iper-ammortamento, vengono trasformati gli incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e l’economia circolare in un nuovo credito d’imposta.

Gli interventi includono anche proroghe di alcuni dei crediti d’imposta vigenti, in particolare segnaliamo il differimento:

  • al 2020 per il credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 23);
  • al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta per il sud Italia, ovvero per l’acquisto di beni strumentali per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (articolo 24);
  • fino al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) (articolo 36);
  • al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (articolo 37).

Fra le misure per il sud Italia la Manovra aveva disposto inizialmente all’articolo 38 una modifica al credito d’imposta R&S nelle aree del Mezzogiorno, ma con il maxi-emendamento questa norma del credito per le attività di ricerca e sviluppo è soppressa.

È inserito, invece, un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, tra le quali quelle afferenti al design, all’articolo 22-bis del DDL di bilancio approvato dal Senato.

Fra le altre misure inserite in Manovra, segnaliamo anche la proroga al 2020 per fruire della rivalutazione beni e partecipazioni, mediante versamento di un’imposta sostitutiva all’11% (articolo 89); il ripristino dal 2019 del meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (ACE, articolo 30) con l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3%; l’abolizione della mini IRES a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Con riferimento poi alle disposizioni in materia di sostegno alle imprese previsti diversi interventi tra cui 2 di spiccato interesse:

  • la Nuova Sabatini: rifinanziata dal 2020 al 2025;
  • le novità per “Industria 4.0”: con una maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” e novità per le imprese che fanno investimenti a basso contributo ambientale.

Vediamo in dettaglio alcune delle principali norme del DDL di bilancio 2020 riferibili al cosiddetto “Pacchetto Impresa”, secondo il testo approvato di cui all’atto 1586-A, approvato il 16 dicembre 2019.

Credito d’imposta per gli investimenti (articolo 22)

Il DDL di bilancio 2020, approvato il 16 dicembre, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0. e trasforma in un nuovo credito d’imposta la misura agevolativa del superammortamento e dell’iperammortamento che ricordiamo, invece, inizialmente nell’iter di definizione della Manovra era stata oggetto di proroga per il 2020.

Così dal 2020 per favorire l’acquisto, sia di beni strumentali nuovi che quello dei beni “industria 4.0”, le imprese potranno beneficiare non più delle misure agevolative che “aumentavano” il costo fiscale dei beni, bensì di un vero e proprio credito d’imposta spendibile in compensazione per diminuire i debiti da versare con il modello F24

La nuova forma di bonus fa ingresso nella fase finale di approvazione della Manovra 2020, accogliendo la possibilità paventata a suo tempo dal MiSE, e cambia la modalità di fruizione dell’agevolazione. È riconosciuto, infatti, un credito d’imposta in luogo del superammortamento pari al 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di 2 milioni di euro; al posto delliperammortamento spetta un credito d’imposta de40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Se, invece, l’investimento riguarda beni immateriali è concesso un credito d’imposta del 15% con un limite di 700 mila euro, contro il maxi ammortamento disposto attualmente nella misura del 140%.

La nuova forma di agevolazione riconosce un credito d’imposta, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, e spetta con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere:

  • dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020

ovvero

  • entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

SUPERAMMORTAMENTO: Questa misura agevolativa – reintrodotta dal 1° aprile 2019 dal Decreto Crescita – come sappiamo premetteva la maggiorazione del 30%, ai fini fiscali, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.

La misura dal 2020 cede il posto al nuovo credito d’imposta introdotto dalla Manovra 2020, anche se, sotto un profilo di convenienza, in effetti la variazione in diminuzione conseguente all’applicazione del superammortamento era superiore del credito d’imposta adesso spettante.

Sono beneficiari e, dunque, possono fruire del credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali nuovi i titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, parimenti come era previsto per il superammortamento.

Il nuovo credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

IMPRESE ESCLUSE

in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D. Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento con tali situazioni; nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9 c. 2 DLgs 231/2001)

La misura del nuovo credito d’imposta per i beni nuovi è pari al 6% del costo del bene, fino a un tetto massimo di spesa pari a 2 milioni di euro.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione “orizzontale” – ovvero anche per diminuire le somme da versare a titolo di Inps, Iva, etc – ai sensi del D.Lgs. 241/97.

FRANCHIGIA

La franchigia si abbassa a 2 milioni, rispetto il limite previgente pari a 2,5 milioni di euro di investimento complessivo oltre la quale l’agevolazione non spettava, come disposto dal DL 34/2019 (Decreto crescita).

Il credito d’imposta è riconosciuto per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia caratteristiche tecnologiche rilevanti, e sempreché sia destinato a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La Manovra 2020 conferma, tra l’altro, anche le esclusioni disposte per il superammortamento dall’art. 1 c. 93 e 97 L. 208/2015.

BENI ESCLUSI:

– i beni con coefficiente di ammortamento minore del 6,5% (DM 31 dicembre 1988), ovvero quelli con ammortamento più lungo di 15 esercizi;

– i fabbricati e le costruzioni, di cui all’allegato n.3 L. 208/2015;

– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c. 1 TUIR;

– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Sono inoltre agevolabili e, dunque, riconosciuto il credito in commento gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato “B” annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’art. 1, c. 32, L. 205/2017.

> IPERAMMORTAMENTO: Per gli investimenti che riguardano beni a alto contenuto tecnologico, modello “Industria 4.0”, invece, della misura agevolativa dell’iperammortamento il maxi-emendamento al DDL di bilancio ha concesso un bonus sotto forma di credito d’imposta.

Tale beneficio, come noto, consente di maggiorare ai fini fiscali il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, con un alto contenuto tecnologico, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, ricompresi nell’Allegato “A” della Legge di bilancio 2017.

Ricordiamo che l’agevolazione in commento aveva subito già un restyling con la precedente Legge di bilancio 2019 (art. 1 c. 61 L. 145/2018) che modulava i benefici “a scaglioni” ovvero, con riferimento agli investimenti effettuati dal 2019, l’iperammortamento era parametrato agli importi degli investimenti effettuati in un periodo d’imposta.

IPERAMMORTAMENTO
Maggiorazione Ammontare degli investimenti
170% fino a 2,5 milioni di euro
100% compresi fra 2,5 e 10 milioni di euro
50% compresi fra 10 e 20 milioni di euro
—- non si applica oltre a 20 milioni di euro

La misura del nuovo credito d’imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato “A” L. 232/2016, con il maxi-emendamento è pari a:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Un’impostante novità riguarda anche il super ammortamento per i beni immateriali, ovvero la misura agevolativa che la precedente Legge di bilancio 2019, aveva già prorogato, e che, come noto, consente una maggiorazione nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica.

Addio anche a questa agevolazione che grazie alla Manovra dal 2020 si trasforma in un credito d’imposta, in luogo dell’iperammortamento.

Nello specifico il credito d’imposta è concesso per gli investimenti che hanno come oggetto beni ricompresi nell’allegato “B” alla L. 232/2016, – compresi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce, specifici software e servizi digitali (come integrato all’art. 1 c. 32 L. 205/2017).

La misura del credito d’imposta è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro.

L’articolo 22 comma 7 del DDL di bilancio conferma che sono agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, con soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa (vedi anche Legge di Bilancio 2019 comma 229).

Con la Manovra 2020, dunque, sono le misure dell’iperammortamento e del superammortamento cedono il passo – a far data dagli investimenti effettuati dal 2020 – al nuovo credito d’imposta introdotto dal DDL di bilancio 2020 all’articolo 22, che di seguito epiloghiamo:

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA – ARTICOLO 22 della MANOVRA 2020
Manovra

riferimenti

Investimento Misura Tetto Massimo Utilizzo Credito
Articolo 22 comma 4 BENI NUOVI 6% 2 milioni di euro 5 quote costanti annuali
INDUSTRIA 4.0
Articolo 22 comma 6 – beni materiali 40%

20%

– fino a 2,5 milioni di euro

– fino a 10 milioni di euro

Articolo 22 comma 7 – beni immateriali 15% 700 mila euro 3 quote costanti annali

UTILIZZO DEL NUOVO CREDITO: il credito d’imposta spettante, in luogo del superammortamento e iperammortamento, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 241/97, in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il credito d’imposta spetta in 3 quote annuali di pari importo, invece, per gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato “B” L. 232//2016.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere :

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti in beni nuovi;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, ai sensi del comma 12, per gli investimenti in beni modello “industria 4.0”, specificatamente indicati ai commi 6 e 7 del citato articolo 22.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’allegato “A” avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è, comunque, possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5 dell’articolo 22.

Va segnalato che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta va ricalcolato, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo, riversando all’Erario eventualmente quanto già fruito.

Peculiarità del nuovo credito d’imposta:

  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

Il nuovo credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al nuovo credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007, di cui all’art. 34 L. 388/2000 e di cui all’art. 31 DL 78/2010.

OBBLIGHI DOCUMENTALI: Le imprese che si avvalgono del nuovo credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, saranno definite successivamente con un apposito Decreto: modello, contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Inoltre, pena la revoca del beneficio, si dovrà conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della legge di bilancio in commento.

Inoltre, con riferimento agli investimenti afferenti ai beni materiali e immateriali, rispettivamente indicati agli allegati A e B, l’impresa dovrà produrre anche la seguente documentazione:

  • una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali

ovvero

  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche, tali da includerli negli elenchi richiamati, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

REGIME TRANSITORIO: la Manovra mette in evidenza per la nuova disciplina del credito d’imposta quali sono gli investimenti per i quali compete il credito e, precisamente, indica quali sono gli investimenti che rimangono fuori dal perimetro del nuovo bonus durante il periodo transitorio (articolo 22, comma 13).

La norma interviene per dissipare i dubbi, specificando che coloro che hanno acquistato beni nel 2020, avendoli ordinati entro la fine del 2019, potranno applicare la vecchia disciplina, cioè il superammortamento o l’iperammortamento.

Per espressa previsione normativa il nuovo credito d’imposta non è concesso con riferimento:

  • NUOVI BENI: agli investimenti aventi a oggetto i beni, indicati nel comma 5 del citato articolo 22, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’art. 1 DL 34/2019;
  • INDUSTRIA 4.0: agli investimenti aventi a oggetto i beni, indicati nei commi 6 e 7 del citato articolo 22, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 – il relativo ordine risulta accettato dal venditore e pagato con acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione – restano ferme le agevolazioni previste dall’art. 1, commi 60 e 62, L. 145/2018.
MISURA AGEVOLATIVA INVESTIMENTI ORDINATI CONDIZIONE
SUPER AMMORTAMENTO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 a condizione che il relativo ordine risulta accettato dal venditore e pagato con acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione
IPER AMMORTAMENTO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 a condizione che il relativo ordine risulta accettato dal venditore e pagato con acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione

Nuovo credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (articolo 22 bis)

Il maxiemendamento al DDL di bilancio 2020 introduce dal 2020 un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.

Esce di scena, invece, il 31 dicembre 2019 e dunque, anticipatamente, il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 DL 145/2013.

Sono beneficiari del nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
IMPRESE ESCLUSE:

le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D. Lgs n.14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento con tali situazioni; nonché

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 c. 2 D.Lgs n. 231/2001

requisiti previste per le imprese ammesse al credito d’imposta sono:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le seguenti principali attività innovazione tecnologica considerate ammissibili, ovvero:

  • le ATTIVITÀ DI RICERCA fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione».
  • le ATTIVITÀ MIGLIORATIVE ovvero finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, si fa riferimento nello specifico a quando un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
  • le ATTIVITÀ DI DESIGN e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

NB: un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della DDL di bilancio, definirà i criteri per la corretta applicazione delle sopracitate definizioni.

Le imprese sono tenute a redigere e conservare una specifica relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione

In relazione alla tipologia di attività svolta, secondo le macrocategorie sopra definite, il legislatore stabilisce il quantum della spesa ammissibile che concorre alla determinazione del credito d’imposta e, dunque, la misura del credito d’imposta risulterà rapportata alla tipologia di investimenti.

TIPOLOGIA ATTIVITA’ AMMESSIBILE MISURA CREDITO D’IMPOSTA LIMITE MASSIMO, ragguagliato ad anno
RICERCA E SVILUPPO 12% della base di calcolo, considerata al netto delle altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevute per le medesime spese ammissibili 3 milioni di euro
INNOVAZIONE TECNOLOGICA diversa da quelle migliorative o di nuova produzione 6% della base di calcolo, considerata al netto delle altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevute per le medesime spese ammissibili 1,5 milioni di euro
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 6% della base di calcolo, considerata al netto delle altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevute per le medesime spese ammissibili 1,5 milioni di euro
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI O PROCESSI NUOVI O SOSTANZIALMENTE MIGLIORATI 10% della base di calcolo, considerata al netto delle altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevute per le medesime spese ammissibili 1,5 milioni di euro

Il nuovo credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 241/97 in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione specificamente previsti.

Il nuovo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

Inoltre, non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche del fatto che esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

La nuova norma dispone che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta occorre certificare sia l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili che la relativa corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Tale dato deve risultare da apposita certificazione rilasciata:

  • dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione “A” del Registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010, nel caso l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale dei conti.

Credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 23)

La Manovra proroga la disciplina del credito d’imposta per la formazione 4.0,intervenendo anche in materia di investimenti effettuati per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0», per i quali, come sappiamo, è riconosciuto un credito d’imposta (art. 1, c. da 46 a 56, L. 205/2017).

Il DDL bilancio riformula alcuni punti significativi per l’applicazione della disciplina e concede una proroga per il 2020 riconoscendo la possibilità di poter fruire del credito d’imposta relativo le spese per la formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono beneficiarie del credito d’imposta tutte le imprese,indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera e dal regime contabile adottato; sempreché l’impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Non fruiscono del credito d’imposte e, dunque, sono escluse le imprese:

Come novità evidenziamo che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, non sono più necessari la stipula e il deposito dei contratti collettivi, aziendali o territoriali, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mentre si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del MISE del 4 maggio 2018.

La misura del credito d’imposta era stata rimodulata dalla precedente legge di bilancio 2019, in relazione alla dimensione delle imprese. Ora il DDL bilancio 2020 provvede a riscrivere, in parte, il quantum e rivede il tetto massimo annuo di spesa ammissibile.

Ecco il dettaglio delle novità:

CREDITO D’IMPOSTA
Misura Limite annuale massimo Dimensioni

Imprese

50% 300 mila euro Piccole imprese
40% 250 mila euro Medie imprese
30% 250 mila euro Grandi imprese, definite dalla normativa europea

La misura del credito d’imposta è aumentata, inoltre, per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati (DM 17 ottobre 2017), fermi restando i limiti annuali.

Si ricorda che nella formazione erogata da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti, di cui all’art. 3 c. 6 DM 4 maggio 2018, anche quelle commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, saranno definite in seguito, con apposito Decreto, le connesse modalità.

Si conferma in Manovra, altresì, che il credito di imposta deve essere utilizzato sempre e esclusivamente in compensazione ea decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, ma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato.

Il credito non può formare, tra l’altro, oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Nuova Sabatini (articolo 26)

La Nuova Sabatini è rifinanziata dalla Manovra 2020 all’articolo 26 per complessivi 540 milioni di euro, così distribuiti:

– 105 milioni di euro per l’anno 2020;

– 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

– 47 milioni di euro per l’anno 2025.

Come noto, lo strumento agevolativo in questione è fra i principali a sostegno delle PMI a supporto dell’acquisto, anche in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La norma in commento dispone l’aumento del contributo per rifinanziare la Nuova Sabatini con riferimento agli investimenti 4.0 e, in particolare, a quelli effettuati dalle imprese del Sud, nonché per gli investimenti eco-sostenibili delle PMI.

Ecco il dettaglio sulle somme autorizzate dal DDL bilancio 2020:

1) Articolo 26 comma 1: è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e prevista la maggiorazione del contributo statale specificatamente del:

  • 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”;
  • 100% per gli investimenti “Industria 4.0” del Mezzogiorno, ovvero per quelli realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

2) Articolo 26 comma 2: è prevista un’ulteriore riserva del 25% delle risorse destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivoa basso impatto ambientalenell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’eco-sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Su tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale pari al 30% rispetto al contributo ordinario.

Grazie all’assegnazione delle nuove risorse finanziarie è, dunque, confermata la misura di sostegno cosiddetta Nuova Sabatini che concede alle micro, piccole e medie imprese:

  • un FINANZIAMENTO AGEVOLATO per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali, compresi i gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0″ (introdotti da Legge di Bilancio 2017).

Investimenti Industria 4.0: Big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti

  • un CONTRIBUTO STATALE IN CONTO IMPIANTI rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il finanziamento è parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti “ordinari” e al 3,575% per gli investimenti “Impresa 4.0”).

Ricordiamo che i contributi della nuova Sabatini sono comunicati in esenzione ai sensi della disciplina UE relativa al settore di riferimento e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di stato in regime “de minimis

I finanziamenti oggetto della nuova Sabatini concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) hanno le seguenti caratteristiche:

  • un importo non superiore a 4 milioni di euro (e non inferiore a 20 mila euro), anche frazionato in più iniziative di acquisto;

A fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro, l’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione

  • possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili;
  • durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto (come da DL 69/2013, novellato dall’art. 20 DL 34/2019).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente

MPMI in forma societaria: Il DL 34/2019 ha esteso la “Nuova Sabatini” anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un’applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale; a questo scopo l’intervento statale viene rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024.

Credito d’imposta per il mezzogiorno (articolo 24)

La misura proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta introdotto dal DL 8/2017 che riconosce a chi effettua investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dal sisma.

Slitta fino a tutto il 2020 il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo – colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 – che effettuano investimenti e, dunque, possono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Al contempo, l’articolo 37, dispone la proroga di un anno il cosiddetto “bonus sud” introdotto dalla L. 208/2015 che era previsto per gli anni dal 2016 al 2019.

C’è tempo, dunque, sino al 31 dicembre 2020 per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, grazie alla copertura finanziaria disposta anche per l’anno degli oneri finanziari (617 milioni di euro) derivanti dalle disposizioni agevolative in esame.

Si tratta del credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti che rientrano in un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

I beneficiari sono i soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

  • delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: ovvero le regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della media UE;
  • delle regioni Abruzzo e Molise, cioè le regioni in transizione (Pil pro-capite ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE)

Il credito d’imposta compete nella misura:

  • del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • del 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.