Con l’articolo 1 comma 1039 della Manovra, viene inserito nel DL 63/2013 il nuovo articolo 16 ter, rubricato “detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”.

Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione:

– spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro;

– viene ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui sopra, sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. Le infrastrutture di ricarica agevolabili devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

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