Movimenti bancari sotto osservazione. Se nell’arco di un mese i prelievi e i movimenti superano i 10.000 euro, anche “cumulativamente”, scatta una comunicazione della banca all’Unità di Informazione finanziaria (UIF). A prevederlo è un nuovo Provvedimento pubblicato dall’UIF, le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, che resterà in pubblica consultazione per 30 giorni. Le nuove comunicazioni oggettive rappresentano una prima attuazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Lo schema di provvedimento – si legge nelle Istruzioni – individua le operazioni in contante quale categoria a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoposta pertanto ai nuovi obblighi di comunicazione. Sulla base delle esigenze informative della UIF è stato introdotto un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore”.

L’obbligo di inviare le comunicazioni ricade su banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonché banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare un punto di contatto centrale.

“Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive – è spiegato nelle istruzioni – costituirà una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla UIF per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio”. Proprio in relazione al rapporto con queste operazioni, il nuovo documento individua le ipotesi in cui le comunicazioni oggettive escludono l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta, ovvero quando l’operazione non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta e quando non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

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