Il Decreto approvato il 29 agosto dal Consiglio dei Ministri, recependo la dlega contenuta nella Legge n. 33/2017, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il ReI quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Il reddito di inclusione sarà costituito da due componenti. Un beneficio economico erogato in 12 mensilità per un ammontare che potrà variare da 190 euro mensili (per una persona sola) a 490 euro mensili (per un nucleo con 5 o più componenti). Altra componente sarà costituita, invece, da una serie di servizi alla persona pianificati in esito ad una valutazione dei bisogni del nucleo familiare.

 

La miisura verrà riconosciuta ai nuclei familiari sulla base di determinati requisiti economici. Sarà richiesto, infatti, un valore di ISEE non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. Sarà, inoltre, data priorità, in prima applicazione, ai nuclei familiari con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra 50enni.

 

Il ReI sarà, sicuramnte, compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativama non con la fruizione, da parte di un qualsiasi componente della famiglia, della NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

 

Infine, si segnala che al ReI si accederà attraverso una dichiarazione ai fine ISEE «precompilata». Il Reddito sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e per poterlo richiedere nuovamente sarà necessario che ne trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione.

 

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