Requisiti di accesso

  • Ricavi e/o compensi: ricavi o compensi non superiori ai limiti determinati in base ai codici ATECO (diversificati quindi per attività, vedi tabella qui sotto riportata);
  • Spese per lavoro: spese complessivamente non superiori a € 5.000,00 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaboratori, associazione in partecipazione e lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore;
  • Beni strumentali: costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, ad € 20.000,00 alla data di chiusura dell’esercizio.

 

TABELLA “LIMITI DEI RICAVI”

Gruppo o settore Codici attività Soglia dei ricavi/compensi redditività
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45-(46.2 a 46.9)- (da 47.1 a 47.7)–47.9 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82-47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – 68 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività del servizio di alloggio e ristorazione 55-56 50.000 40%
Attività professionali scientifiche tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi  (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) 30.000 78%
Altre attività economiche (01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99) 30.000 67%

 

Esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00. Tale limite non è contemplato in caso di cessazione di rapporto di lavoro.

Altre cause di esclusione

  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
  • soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell’unione europea o in uno stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  • non possono accedere al regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o srl in regime di trasparenza fiscale, a meno che la quota venga ceduta nel corso del periodo d’imposta.

 

Determinazione del reddito

I soggetti in regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta il coefficiente di redditività nella misura indicata nella tabella “limiti dei ricavi”, diversificato in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Al reddito così determinato, dedotti i contributi previdenziali dovuti per legge, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP nella misura del 15%.

Per le imprese familiari l’imposta sostitutiva viene calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore.

Per i primi 5 anni l’aliquota è ridotta al 5% del reddito imponibile, con le seguenti condizioni:

  1. il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o di impresa anche in forma associata o familiare;
  2. la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione delle attività precedentemente svolte anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo salvo che non costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. il contribuente non deve proseguire una attività svolta in precedenza da altro imprenditore quando l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati da quest’ultimo nel periodo di imposta precedente non sia superiore al limite di accesso (Limiti di ricavi).


IVA

I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le operazioni nazionali, pertanto le fatture emesse non devono indicare l’addebito di imposta; inoltre non possono portare in detrazione l’IVA sugli acquisti.

 

Reverse charge

I contribuenti forfettari applicano l’IVA con il “meccanismo” del reverse charge:

  • a servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • ad acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000,00.

 

Semplificazioni

Contabili: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili

IVA: ai fini IVA i contribuenti forfettari sono esonerati da:

  • versamento IVA;
  • registrazione delle fatture, tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (escluse le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali);
  • dichiarazione IVA annuale;
  • comunicazione delle dichiarazioni di intento;
  • spesometro trimestrale (comunicazione die dati delle fatture emesse e delle fatture ricevute);
  • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti forfettari sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • versamento dell’IVA per acquisti intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000,00 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

 

Cessazione del regime forfettario

Il regime forfettario ha termine a decorrere dall’anno successivo a quello in cui non è assolta una delle condizioni previste per l’accesso o si accerti una causa per  cui non è consentito l’accesso.

Il regime forfettario può cessare anche per opzione:

  • in tal caso il contribuente opta per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito in modalità ordinaria;
  • l’opzione è valida per un triennio, viene comunicata con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta effettuata;
  • allo scadere del triennio, l’opzione rimane valida di anno in anno finché permane l’applicazione del regime ordinario.

 

Differenze tra i regimi

Regime ordinario Regime forfettario
IVA su cessioni applicata Non applicata
IVA su acquisti detraibile Non detraibile
Contributi previdenziali Deducibili dal reddito complessivo Deducibili dal reddito di impresa/lavoro autonomo
Costo dei beni strumentali ammortamento Non deducibile
Studi di settore Soggetto Non soggetto
Spesometro trimestrale Soggetto Non soggetto
Comunicazione trimestrale Liquidazione periodiche IVA Obbligato Non obbligato
Modalità di calcolo del reddito impresa Ricavi meno Costi (competenza) Ricavi   x percentuale tabella cod.Ateco – Contributi
Modalità di calcolo del reddito lavoro autonomo Compensi – spese (per cassa) Compensi  x percentuale tabella cod.Ateco – Contributi
Tassazione Irpef ordinaria Imposta sostitutiva 15%