Introduzione

Del 1 gennaio 2020 debutta una nuova forma di credito d’imposta che va a sostituire le precedenti agevolazioni del maxi e iper ammortamento; mentre restano valide le regole precedenti per gli acquisti di beni strumentali nuovi per i quali al 31 dicembre 2019 sia stato effettuato l’ordine ed il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% (rispettivamente per il super ammortamento il bene deve essere consegnato entro il 30/06/2020 per l’iper ammortamento deve essere effettuato entro il 31/12/2020).

Molte sono le regole di funzionamento mutuate dall’agevolazione precedente (super/iper ammortamento) tra le quali ricordiamo:

  • sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 01/01 al 31/12, ovvero entro il 30/06 dell’anno successivo a condizione che entro il 31/12/2020 sia stato accettato l’ordine dal fornitore e sia stato pagato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione;
  • non sono agevolabili gli investimenti di cui all’art. 164 c.1 TUIR in materia di mezzi di trasporto;
  • non sono agevolabili i beni con aliquote di ammortamento (DM 31/12/88) inferiori al 6,5%;
  • per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Tra le novità rispetto alla disposizione precedente, l’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro ed alla regolarità negli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Per questo motivo, seppur non espressamente richiesto dalla norma, è consigliabile ottenere preventivamente il rilascio del DURC, valido nel corso di effettuazione dell’investimento.

Determinazione del credito d’imposta

Ex super-ammortamento

La precedente agevolazione nota come super-ammortamento, fruibile sia dalle imprese che dagli esercenti arti e professioni residenti in Italia, viene sostituita da un credito d’imposta pari al 6% del costo, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione e ad esclusione degli interessi passivi e delle spese generali; nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Ex Iper-ammortamento

La precedente agevolazione nota come iper-ammortamento, fruibile solo dalle imprese residenti in Italia, viene sostituita da un credito d’imposta:

Per i beni di cui all’Allegato A) Finanziaria 2017, pari a:

  • 40% del costo, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione e ad esclusione degli interessi passivi e delle spese generali; per gli investimenti fino a € 2.500.000;
  • 20% del costo, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione e ad esclusione degli interessi passivi e delle spese generali; per gli investimenti superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000.

Per i beni di cui all’Allegato B) Finanziaria 2017, integrato da Finanziaria 2018, pari a:

  • 15% del costo, comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione e ad esclusione degli interessi passivi e delle spese generali; per gli investimenti fino a € 700.000.

Utilizzazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite F24, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (Allegato B), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’interconnessione.

Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione è comunque possibile fruire del credito d’imposta calcolato sui beni strumentali nuovi diversi da quelli di cui all’Allegato A) (6% del costo di acquisizione).

Inoltre, il credito d’imposta:

  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché da tale cumulo non emerga un’agevolazione superiore al costo sostenuto;
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi con i componenti negativi ex artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.

Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento neppure all’interno del Consolidato Fiscale.

Documentazione dell’investimento

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al MISE con modalità, contenuti e tempistiche che verranno stabilite con apposito Decreto Attuativo.

Ai fini dei successivi controlli, i contribuenti che godono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle “disposizioni di cui all’art. 1 commi da 184 a 194 Legge 160/2019

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali di cui all’Allegato A) e B) le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un periodo industriale inscritti nei rispettivi Albi professionali; o un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato, che specifichi:

  • che i beni hanno le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A) e B);
  • che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per gli investimenti in beni di costo unitario non superiore ad Euro 300.000, in luogo della perizia è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Cessione o sostituzione del bene agevolato

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (31/12/2022), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture ubicate fuori dal territorio italiano, il credito d’imposta è ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo dell’investimento.

Il maggior credito d’imposta già eventualmente utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificati i presupposti, senza applicazione di interessi e sanzioni.

In caso di investimenti sostitutivi, valgono le regole precedenti in tema di super e iper ammortamento di cui all’art. 1 c. 35-36 Legge di Bilancio 2018.

Dai primi confronti effettuati emerge che le disposizioni precedenti risultano finanziariamente più vantaggiose, ovvero ai contribuenti che si trovassero nelle giuste condizioni (ordine entro il 31/12 e versamento di almeno il 20% in acconto), converrà godere delle precedenti agevolazioni ancorché la consegna o l’interconnessione del bene avvenisse nel corso dell’anno 2020.

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