La Legge n. 183/2011 ha abolito il divieto, contenuto nella Legge n. 1815/1939, che consentiva l’aggregazione tra professionisti solo con la formula dello «studio associato».Le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative; ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione «società tra professionisti». 

Dalla scelta del tipo sociale deriva l’applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società. Anche la società semplice può dunque essere “usata” come Stp: anzi, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura non commerciale. 

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, Angelo Busani