Dal prossimo 1° luglio, cambiano le regole per i pagamenti tracciabili dei carburanti. È quanto definisce il Provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 73203/2018, con il quale il Fisco, dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, ha attuato le disposizioni in merito alle limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Il Provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti eccetto il denaro contante. Saranno invece accettati il bonifico bancario o postale, gli assegni, l’addebito diretto in conto corrente, le carte di credito/bancomat e le carte prepagate.

Viene inoltre specificato che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Anche le carte ricaricabili e i buoni possono essere utilizzati, ma solo se i pagamenti vengono effettuati con le modalità previste dal Provvedimento. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento con modalità diverse dal contante entrerà in vigore dal 1° luglio 2018.

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