Creando l’assimilazione delle valute virtuali a quelle estere, l’Agenzia ha assimilato il borsellino elettronico ad un deposito, poiché il fornitore dei servizi funzionali alla conservazione delle valute virtuali (il wallet provider) non è una banca. In questo modo trova ingresso la tassazione delle plusvalenze derivante dalla cessione a pronti (con scambio immediato di una valuta contro una valuta differente) di valute virtuali nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter del Testo Unico il quale considera imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere, non solo se cedute a termine, ma anche quando siano «rivenienti da depositi o conti correnti» per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet).

Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi