Con l’introduzione generalizzata della fattura elettronicadall’1 gennaio 2019, sono state modificate la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

L’ammontare verrà determinato direttamente dall’Agenzia delle entrate, che attende gli incassi del tributo entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.
La novità è stata introdotta dal D.M. 28 dicembre 2018, che ha modificato l’art. 6, comma 2, D.M.17 giugno 2014.

La nuova modalità e tempistica di assolvimento dell’imposta di bollo si applicano a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 (come previsto dall’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2018).

Imposta di bollo: regole generali di applicazione

Sono soggetti ad imposta di bollo nella misura di 2 euro le fatture (e altri documenti simili), di importo complessivo superiore a euro 77,47 (come previsto dall’articolo 13, Tariffa, parte prima, allegato A, DPR n. 642/1972), emesse in relazione ad operazioni:
– fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo e soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72), ovvero territoriale (articoli da 7-bis a 7 septies, DPR 633/72);
– non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;
– esenti (art. 10, DPR 633/72);
– escluse (art. 15 DPR 633/72);
– poste in essere dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

L’imposta di bollo si applica sulle fatture con diverse modalità

In relazione alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, questa viene assolta con le modalità stabilite dall’art. 6, decreto ministeriale 17 giugno 2014 (cd “bollo virtuale”), con delle scadenze prefissate.

Il D.M. 28 dicembre 2018 ha sostituito il comma 2 dell’art. 6 del D.M. n. 146/2014 (decreto che ha disciplinato le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici).

Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (data che cade di sabato, con la conseguenza che la scadenza slitterà al 23 aprile 2019 – primo giorno feriale successivo).

Scadenze del versamento dell’imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche

A regime, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere versata entro le seguenti scadenze:
1° trimestre 20 aprile 2019 – slitta al 23 aprile, primo giorno feriale utile
2° trimestre 20 luglio 2019 – slitta al 22 luglio, primo giorno feriale utile
3° trimestre 20 ottobre 2019 – slitta al 21 ottobre, primo giorno feriale utile
4° trimestre 20 gennaio 2020

Applicazione pratica del bollo e pagamento

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.
La nuova formulazione della disposizione prevede che l’Agenzia delle entrate renda noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SDI.

Commercialista Telematico