I PAGAMENTI DELLE SPESE DETRAIBILI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ANNO DI IMPOSTA 2020 DOVRANNO AVVENIRE SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI.

 

Dal 1/1/2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

  • carte di debito, di credito e prepagate,
  • assegni bancari e circolari 

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020 (quella che verra’ presentata a Maggio 2021), non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:

  • spese sanitarie;
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
  • spese per istruzione;
  • spese funebri;
  • spese per l’assistenza personale;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Questo quanto previsto dall’articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 in corso di pubblicazione sulla GU.

Due sono le eccezioni, resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali e i dispositivi medici,
  • nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.